Art. 23.
                        Rapporto urbanistico
    1.  I piani operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati
annualmente   attraverso   rapporti  urbanistici  contenenti  bilanci
urbanistici  ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate
nel regolamento d'attuazione di cui al precedente art. 2.
    2.  I  progetti  di  intervento  pubblici e privati devono essere
corredati  dai  dati  per  l'aggiornamento  di  cui al comma primo in
conformita' a quanto previsto in detto regolamento.