Art. 23. Rapporto urbanistico 1. I piani operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati annualmente attraverso rapporti urbanistici contenenti bilanci urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate nel regolamento d'attuazione di cui al precedente art. 2. 2. I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati dai dati per l'aggiornamento di cui al comma primo in conformita' a quanto previsto in detto regolamento.