Art. 25.
                    Conferenza di pianificazione
    1.  Gli  enti  titolari  della PT e U di cui agli articoli 5 e 6,
primo  comma,  della  presente  legge,  in  vista  della  formazione,
dell'aggiornamento   e   della  variazione  dei  rispettivi  atti  di
programmazione  e/o pianificazione strutturale, convocano per l'esame
del  documento  preliminare  di  cui  all'art. 11  una  conferenza di
pianificazione chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente e/o
settorialmente interessati.
    2.   L'Ente  che  convoca  la  conferenza  elabora  il  documento
preliminare   di  piano,  e  lo  trasmette,  30  giorni  prima  della
convocazione della conferenza, agli enti da invitare.
    3. Obiettivo della conferenza e' quello di:
      concertare  con  gli enti invitati le scelte di pianificazione,
in attuazione dei principi di sussidiarita' e copianificazione;
      verificare   quali  siano  le  condizioni  per  procedere  alla
formazione  del  piano  in oggetto in regime di compatibilita' con la
CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata.
    4.  Alla  conferenza  partecipano i rappresentanti legali (o loro
delegati)   degli   enti   competenti   a   deliberare  gli  atti  di
pianificazione  in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi
pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.
    Per quanto non previsto dal presente articolo, alla conferenza di
pianificazione  si applicano le procedure della conferenza di servizi
di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994.
    5.  Gli  enti  partecipanti  alla  conferenza  espongono  le loro
osservazioni,  proposte  e  valutazioni,  delle quali si da' atto nel
relativo  verbale  ai  fini della loro considerazione nel processo di
pianificazione  avviato;  le  valutazioni  saranno espresse secondo i
criteri  definiti  al  successivo capo III, ulteriormente specificati
dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.
    6.  Il verbale conclusivo della conferenza di pianificazione deve
dare  atto  dell'espletamento  delle verifiche di compatibilita' alla
CRS  e  di coerenza alla pianificazione strutturale sovraordinata del
documento  preliminare, effettuate nei modi di cui agli articoli 29 e
30:
      a)  nel  caso  di  risultato  positivo  di  dette  verifiche il
verbale,  redatto  dal  responsabile  del  procedimento, autorizza la
formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto,
con le modalita' di cui all'art. 36;
      b)  nel  caso  che,  dalla  verifica  di  coerenza,  emerga  la
necessita'   di   variare   anche   lo  strumento  di  pianificazione
sovraordinato,   il  responsabile  del  procedimento  convoca  l'ente
titolare   di   detto   strumento   per  sottoscrivere  l'accordo  di
pianificazione di cui al successivo art. 26;
      c)  nel caso che le verifiche di compatibilita' e/o di coerenza
diano  esito  negativo,  ed  emerga  l'impossibilita'  di  concludere
positivamente l'iter della conferenza, sulla base dei motivati pareri
negativi  ivi  espressi,  il  responsabile  del  procedimento fissa i
termini temporali per la nuova convocazione.
    7.  E' facolta' dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di
esito   positivo,   riconvocarla  prima  dell'adozione  dell'atto  di
pianificazione definitivo.
    8.  Ai  Piani  territoriali  degli  enti di cui all'art. 6, primo
comma,   espletata  la  conferenza,  si  applicano  le  procedure  di
adozione,  pubblicita', partecipazione ed approvazione previste dalle
rispettive leggi di riferimento.