Art. 25. Conferenza di pianificazione 1. Gli enti titolari della PT e U di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione strutturale, convocano per l'esame del documento preliminare di cui all'art. 11 una conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. 2. L'Ente che convoca la conferenza elabora il documento preliminare di piano, e lo trasmette, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli enti da invitare. 3. Obiettivo della conferenza e' quello di: concertare con gli enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarita' e copianificazione; verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di compatibilita' con la CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata. 4. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati. Per quanto non previsto dal presente articolo, alla conferenza di pianificazione si applicano le procedure della conferenza di servizi di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994. 5. Gli enti partecipanti alla conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si da' atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i criteri definiti al successivo capo III, ulteriormente specificati dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge. 6. Il verbale conclusivo della conferenza di pianificazione deve dare atto dell'espletamento delle verifiche di compatibilita' alla CRS e di coerenza alla pianificazione strutturale sovraordinata del documento preliminare, effettuate nei modi di cui agli articoli 29 e 30: a) nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale, redatto dal responsabile del procedimento, autorizza la formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le modalita' di cui all'art. 36; b) nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessita' di variare anche lo strumento di pianificazione sovraordinato, il responsabile del procedimento convoca l'ente titolare di detto strumento per sottoscrivere l'accordo di pianificazione di cui al successivo art. 26; c) nel caso che le verifiche di compatibilita' e/o di coerenza diano esito negativo, ed emerga l'impossibilita' di concludere positivamente l'iter della conferenza, sulla base dei motivati pareri negativi ivi espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali per la nuova convocazione. 7. E' facolta' dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito positivo, riconvocarla prima dell'adozione dell'atto di pianificazione definitivo. 8. Ai Piani territoriali degli enti di cui all'art. 6, primo comma, espletata la conferenza, si applicano le procedure di adozione, pubblicita', partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive leggi di riferimento.