Art. 27.
                    Conferenze di localizzazione
    1.  Gli enti titolari della pianificazione di cui agli articoli 5
e  6,  primo  comma,  in  relazione  alla  necessita'  di localizzare
interventi  pubblici  e/o  di  interesse pubblico, non previsti dalla
propria  pianificazione strutturale vigente, convocano una conferenza
di localizzazione dell'intervento.
    2. La conferenza di localizzazione deve valutare:
      l'interesse pubblico dell'intervento;
      l'urgenza  della  localizzazione e comunque l'impossibilita' di
procedere  per le vie ordinarie della pianificazione di cui al titolo
III, cap. I, della presente legge;
      la  compatibilita' ai sensi della carta regionale dei suoli dei
diversi siti proposti per la localizzazione;
      la  coerenza  della localizzazione rispetto alla pianificazione
strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.
    La  compatibilita'  e  la  coerenza  di  cui  ai precedenti punti
vengono verificate nei modi di cui agli articoli 29 e 30.
    3.  La  conferenza  di  localizzazione viene convocata dal legale
rappresentante  dell'ente  titolare  della pianificazione nell'ambito
interessato   dall'intervento,   su  proposta  del  responsabile  del
procedimento  del  lavoro  pubblico  da  realizzare,  o  su richiesta
dell'ente proponente l'intervento.
    4.  Partecipano  alla  conferenza i rappresentanti legali (o loro
delegati) dei seguenti soggetti:
      proponente   l'intervento,  che  deve  fornire  lo  "studio  di
fattibilita'"  e/o "progetto preliminare" dell'intervento di cui alla
legge  n.  109/1994,  nonche'  tutte  le  indicazioni necessarie alla
valutazione di cui al comma precedente;
      titolare    della    pianificazione   nell'ambito   interessato
dall'intervento;
      titolare  della  verifica  di  coerenza ai sensi del precedente
secondo comma;
      enti    interessati   dagli   effetti   diretti   e   indiretti
dell'intervento,   competenti   ad   esprimere  su  di  esso  pareri,
nulla-osta, o assensi comunque denominati.
    5.  La  conferenza di localizzazione tiene luogo della conferenza
di servizi, di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994.
    6.  Gli  enti  di  cui  all'art. 5,  sulla base degli esiti della
conferenza,  adottano la relativa variante allo strumento urbanistico
ed  attivano  le  procedure di partecipazione per osservazione di cui
all'art. 9  -  secondo  comma,  con  tempi ridotti a giorni 20 per la
pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.
    7.  La  conferenza  di localizzazione puo' essere convocata anche
per la determinazione della pubblica utilita' ed urgenza, nonche' dei
regimi   urbanistici  specifici,  di  opere  previste  nella  vigente
pianificazione  strutturale; in tal caso, la conferenza deve valutare
esclusivamente l'interesse pubblico dell'intervento.
    8.  Per  la  localizzazione  di  opere pubbliche e/o di interesse
pubblico  in  aree  gia'  assoggettate  ai  regimi urbanistici di cui
all'art. 3,  si applicano le norme dell'art. 1 della legge n. 1/1978,
integrate,  per  quanto  attiene  le  procedure  di  formazione delle
varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge.