Art. 27. Conferenze di localizzazione 1. Gli enti titolari della pianificazione di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, in relazione alla necessita' di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria pianificazione strutturale vigente, convocano una conferenza di localizzazione dell'intervento. 2. La conferenza di localizzazione deve valutare: l'interesse pubblico dell'intervento; l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilita' di procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al titolo III, cap. I, della presente legge; la compatibilita' ai sensi della carta regionale dei suoli dei diversi siti proposti per la localizzazione; la coerenza della localizzazione rispetto alla pianificazione strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore. La compatibilita' e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono verificate nei modi di cui agli articoli 29 e 30. 3. La conferenza di localizzazione viene convocata dal legale rappresentante dell'ente titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento, su proposta del responsabile del procedimento del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta dell'ente proponente l'intervento. 4. Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro delegati) dei seguenti soggetti: proponente l'intervento, che deve fornire lo "studio di fattibilita'" e/o "progetto preliminare" dell'intervento di cui alla legge n. 109/1994, nonche' tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di cui al comma precedente; titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento; titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente secondo comma; enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell'intervento, competenti ad esprimere su di esso pareri, nulla-osta, o assensi comunque denominati. 5. La conferenza di localizzazione tiene luogo della conferenza di servizi, di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994. 6. Gli enti di cui all'art. 5, sulla base degli esiti della conferenza, adottano la relativa variante allo strumento urbanistico ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9 - secondo comma, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni. 7. La conferenza di localizzazione puo' essere convocata anche per la determinazione della pubblica utilita' ed urgenza, nonche' dei regimi urbanistici specifici, di opere previste nella vigente pianificazione strutturale; in tal caso, la conferenza deve valutare esclusivamente l'interesse pubblico dell'intervento. 8. Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico in aree gia' assoggettate ai regimi urbanistici di cui all'art. 3, si applicano le norme dell'art. 1 della legge n. 1/1978, integrate, per quanto attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge.