Art. 28.
                      Accordo di localizzazione
    1.  I soggetti di cui al titolo II, capo I, della presente legge,
fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n.
112/1998  qualora  intendano procedere alla realizzazione di progetti
di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'art. 81
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977  come
modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994,
che   comportino  modifiche  specifiche  e  puntuali  agli  strumenti
istituzionali  della  pianificazione  di  cui  al titolo III, capo I,
convocano una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990,
art.   14   ed   art.   7   della  legge  n.  109/1994,  motivando  e
circostanziando  le ragioni di opportunita' ed urgenza per il ricorso
al procedimento semplificato di cui al presente articolo.
    2.  La  pronuncia  in  sede  di  conferenza di servizi degli enti
istituzionali   titolari   degli   strumenti   di  pianificazione  da
modificare,   deve   essere   preceduta   da  conforme  deliberazione
consiliare  di  adozione sottoposta a procedura di partecipazione per
osservazione  di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge,
con  tempi  ridotti  a  giorni  20  per  la pubblicazione e 20 per la
presentazione delle osservazioni.
    3.  Espletata  tale  procedura,  la conferenza di servizi, previa
verifica   di  compatibilita'  di  cui  all'art. 30,  assume  le  sue
determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre
il  termine  di  90  giorni  dalla  data  della  prima  seduta  della
conferenza   stessa   e   definisce   i   termini   dell'Accordo   di
localizzazione   in   riferimento   all'adeguamento  degli  strumenti
istituzionali  di  cui al titolo III, capo I ed alla dichiarazione di
pubblica  utilita'  anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della legge
n. 127/1997.
    4.   Le  determinazioni  adottate  dalla  conferenza  di  servizi
costituiscono l'accordo di localizzazione; esse sostituiscono a tutti
gli   effetti  gli  atti  dei  procedimenti  ordinari;  qualora  esse
comportino  sostanziali  modifiche  al  progetto  dell'intervento sul
quale  si  sono  gia' pronunciati i consigli degli Enti, ai sensi del
comma  2  precedente,  e  non  sia  stato  preventivamente  acquisito
l'assenso   di   tutti,   l'efficacia   di  dette  determinazioni  e'
subordinata alla ratifica da parte di tali organi, da adottarsi entro
30 giorni.
    5.  Delle  determinazioni  conclusive assunte dalla conferenza di
servizi,  attraverso  la  stipula  dell'accordo di localizzazione, e'
data  notizia  mediante  avviso  recante  l'indicazione della sede di
deposito  degli  atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione e da divulgarsi con manifesti e
pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.
    6.  Nel  caso  i soggetti di cu al primo comma abbiano avviato la
definizione di un accordo di programma di cui alla legge n. 142/1990,
art.  27,  e  siano  previsti interventi e/o programmi che comportino
variazioni   alla   strumentazione   urbanistica  vigente  a  livello
comunale,  l'adesione  del  sindaco  all'accordo  e'  subordinata  al
preventivo  espletamento  delle  procedure  di  cui  ai commi 2, 3, 4
precedenti.