Art. 28. Accordo di localizzazione 1. I soggetti di cui al titolo II, capo I, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 112/1998 qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al titolo III, capo I, convocano una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, art. 14 ed art. 7 della legge n. 109/1994, motivando e circostanziando le ragioni di opportunita' ed urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo. 2. La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli enti istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione sottoposta a procedura di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni. 3. Espletata tale procedura, la conferenza di servizi, previa verifica di compatibilita' di cui all'art. 30, assume le sue determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce i termini dell'Accordo di localizzazione in riferimento all'adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al titolo III, capo I ed alla dichiarazione di pubblica utilita' anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della legge n. 127/1997. 4. Le determinazioni adottate dalla conferenza di servizi costituiscono l'accordo di localizzazione; esse sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto dell'intervento sul quale si sono gia' pronunciati i consigli degli Enti, ai sensi del comma 2 precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l'assenso di tutti, l'efficacia di dette determinazioni e' subordinata alla ratifica da parte di tali organi, da adottarsi entro 30 giorni. 5. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi, attraverso la stipula dell'accordo di localizzazione, e' data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da divulgarsi con manifesti e pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale. 6. Nel caso i soggetti di cu al primo comma abbiano avviato la definizione di un accordo di programma di cui alla legge n. 142/1990, art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino variazioni alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale, l'adesione del sindaco all'accordo e' subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.