Art. 29.
                        Verifica di coerenza
      1.  La  verifica  di  coerenza  si  applica alla pianificazione
strutturale ed operativa dei diversi livelli.
    2. La verifica di coerenza persegue:
      a)   obiettivi   di   tutela   e   conservazione   del  Sistema
naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni;
      b)  obiettivi  di  efficienza  e  di  funzionalita' del sistema
relazionale e infrastrutturale;
      c)  obiettivi  di  equilibrio  e  funzionalita' del sistema dei
servizi e delle gerarchie urbane;
      d) obiettivi di coerenza con i programmi economici.
    3.  La  verifica  di coerenza accerta che le linee strategiche ed
operative   di   evoluzione   dei  sistemi  naturalistico-ambientale,
insediativo  e  relazionale,  definite dai nuovi assetti territoriali
previsti  dalla  pianificazione  in  oggetto sono coerenti con quelle
della pianificazione vigente ai diversi livelli.
    4.  Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di
atti  di  pianificazione strutturale di cui agli articoli 12, 13, 14,
16  della  presente  legge,  devono  porre in essere una procedura di
verifica  di  coerenza del piano agli strumenti di PT ed U di livello
superiore,  ove  esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza
di  pianificazione  appositamente convocata, ai sensi del sesto comma
dell'art. 25.
    5.  Gli  enti  di  cui  al  precedente comma trasmettono il piano
all'Ente   di   livello   superiore,   per  l'emissione  del  parere,
formalizzato   con  deliberazione  della  giunta,  entro  il  termine
perentorio di giorni 60 dal ricevimento degli atti.
    Il  termine puo' essere interrotto una sola volta per l'eventuale
ecquisizione   di  chiarimenti  ed  elementi  integrativi.  Trascorso
inutilmente  detto  termine,  il "parere" si intende comunque reso in
senso positivo.
    6. Per i PSC di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione
va comunque trasmessa agli enti sovraordinati, per conoscenza.
    7.  Per  i Piani di gestione territoriale dei parchi regionali di
cui  all'art. 19  della  legge  regionale  n. 28/1994, la verifica di
coerenza  e' operata dalla giunta regionale contestualmente all'esame
delle  osservazioni  di  cui  all'art. 19,  6o  comma, della predetta
legge.