Art. 29. Verifica di coerenza 1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli. 2. La verifica di coerenza persegue: a) obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni; b) obiettivi di efficienza e di funzionalita' del sistema relazionale e infrastrutturale; c) obiettivi di equilibrio e funzionalita' del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane; d) obiettivi di coerenza con i programmi economici. 3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli. 4. Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione strutturale di cui agli articoli 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del piano agli strumenti di PT ed U di livello superiore, ove esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del sesto comma dell'art. 25. 5. Gli enti di cui al precedente comma trasmettono il piano all'Ente di livello superiore, per l'emissione del parere, formalizzato con deliberazione della giunta, entro il termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento degli atti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per l'eventuale ecquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. Trascorso inutilmente detto termine, il "parere" si intende comunque reso in senso positivo. 6. Per i PSC di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione va comunque trasmessa agli enti sovraordinati, per conoscenza. 7. Per i Piani di gestione territoriale dei parchi regionali di cui all'art. 19 della legge regionale n. 28/1994, la verifica di coerenza e' operata dalla giunta regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 19, 6o comma, della predetta legge.