Art. 3.
                        Regimi della PT ed U
    1.  La  PT  ed  U  si  attua  attraverso  il  riconoscimento,  la
valutazione e la previsione dei seguenti regimi:
      A - Regimi di intervento, articolati in:
        a1. Regimi di conservazione, finalizzati al mantenimento o al
restauro/ripristino  delle  caratteristiche  costitutive  dei sistemi
naturalistico-ambientale,  insediativo  e  relazionale,  o di parti e
componenti   di  essi,  e  dei  regimi  d'uso  in  essere  in  quanto
compatibili;
        a2.  Regimi  di  trasformazione,  definenti le trasformazioni
compatibili,  sia  nelle  caratteristiche costitutive, che nei regimi
d'uso, cui possono essere assoggettati i sistemi o parti e componenti
di essi;
        a3.   Regimi   di  nuovo  impianto,  definenti  le  modalita'
attraverso  le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti
dei  sistemi  insediativi  e  relazionali,  in  detrazione al Sistema
naturalistico-ambientale  previa  verifica  di  compatibilita'  e  di
coerenza ai sensi degli articoli 29 e 30.
    B - Regimi d'uso, articolati in:
        b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);
        b2.  Uso  produttivo,  per la produzione di beni e di servizi
alle famiglie ed alle imprese (P);
        b3. Uso culturale e ricreativo per il tempo libero (T);
        b4. Uso infrastrutturale o tecnico e tecnologico (TN).
    C  -  Regimi  urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni
dei  due  regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale
e/o  urbanistico definite dai piani e nel rispetto degli Areali e dei
vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.
    2.  I  regimi  urbanistici,  di  cui  al precedente comma 1, sono
definiti, nei piani operativi e nel regolamento urbanistico di cui ai
successivi  artt. 15  e  16,  dalla applicazione congiunta dei Regimi
d'uso e dei Regimi di intervento agli immobili interessati dal piano,
e ne conformano i regimi proprietari.
    3.  La  validita' dei Regimi urbanistici deriva dalla vigenza del
piano  operativo,  o  del  regolamento urbanistico o degli accordi di
localizzazione,  ed  esclusivamente  in  riferimento  ad essa possono
essere valutati i regimi impositivi locali.
    Dal   regime   urbanistico  vigente  derivano  le  condizioni  di
edificabilita'   specifica   del   sito   e/o   di   trasformabilita'
dell'edificio.
    4.  Il regime d'intervento e' determinato in linea generale dalla
carta  regionale  dei suoli e specificato nelle scale opportune e con
le modalita' di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali
della pianificazione T ed U di cui agli articoli 5 e 6, primo comma.
    Il  regolamento  di  attuazione  di  cui all'art. 2 specifichera'
l'articolazione  delle  categorie  generali d'intervento alle diverse
scale.
    L'attuazione  dei  Regimi  di  nuovo  impianto e' comunque sempre
subordinata  al  recepimento,  da  parte  dei  soggetti  di  cui agli
articoli 5 e 6, primo comma, nei modi di cui all'art. 35, della carta
regionale dei suoli.
    5.  Il  regime  d'uso  degli immobili e' quello attivo, in quanto
compatibile  con  la  carta  regionale  dei  suoli  e coerente con la
pianificazione  strutturale, di cui ai successivi articoli 12, 13, 14
e con il regolamento urbanistico.
    La  variazione  dei  regimi  d'uso  attivi puo' avvenire solo per
adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.
    La  pianificazione  strutturale  specifica  alle diverse scale le
modalita'  di  integrazione,  tra  le  categorie generali definite al
comma  1  e  l'articolazione  degli  usi  specifici all'interno delle
stesse,  secondo  i criteri di cui al regolamento di attuazione della
presente legge.