Art. 3. Regimi della PT ed U 1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti regimi: A - Regimi di intervento, articolati in: a1. Regimi di conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei regimi d'uso in essere in quanto compatibili; a2. Regimi di trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei regimi d'uso, cui possono essere assoggettati i sistemi o parti e componenti di essi; a3. Regimi di nuovo impianto, definenti le modalita' attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, in detrazione al Sistema naturalistico-ambientale previa verifica di compatibilita' e di coerenza ai sensi degli articoli 29 e 30. B - Regimi d'uso, articolati in: b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R); b2. Uso produttivo, per la produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P); b3. Uso culturale e ricreativo per il tempo libero (T); b4. Uso infrastrutturale o tecnico e tecnologico (TN). C - Regimi urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai piani e nel rispetto degli Areali e dei vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10. 2. I regimi urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei piani operativi e nel regolamento urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'uso e dei Regimi di intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari. 3. La validita' dei Regimi urbanistici deriva dalla vigenza del piano operativo, o del regolamento urbanistico o degli accordi di localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali. Dal regime urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilita' specifica del sito e/o di trasformabilita' dell'edificio. 4. Il regime d'intervento e' determinato in linea generale dalla carta regionale dei suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalita' di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T ed U di cui agli articoli 5 e 6, primo comma. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 2 specifichera' l'articolazione delle categorie generali d'intervento alle diverse scale. L'attuazione dei Regimi di nuovo impianto e' comunque sempre subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, nei modi di cui all'art. 35, della carta regionale dei suoli. 5. Il regime d'uso degli immobili e' quello attivo, in quanto compatibile con la carta regionale dei suoli e coerente con la pianificazione strutturale, di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e con il regolamento urbanistico. La variazione dei regimi d'uso attivi puo' avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale. La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalita' di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione della presente legge.