Art. 30.
                     Verifica di compatibilita'
    1.  La  verifica di compatibilita' si applica alla pianificazione
strutturale  ed  operativa  in  relazione  ai  regimi  di  intervento
definiti nella CRS.
    2. La verifica di compatibilita' persegue:
      a)   obiettivi   di   tutela   e   conservazione   del  Sistema
naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni;
      b) obiettivi di restauro e riqualificazione del territorio e di
continuita' delle reti vegetazionali.
      c) obiettivi di sostenibilita' degli interventi antropici.
    3.   Gli   enti  titolari  della  pianificazione  strutturale  ed
operativa  di  cui  agli  articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente
legge,  preliminarmente  alla  adozione degli stessi, devono porre in
essere  una  procedura  di  verifica  di  compatibilita' del Piano in
oggetto ai regimi di intervento definiti nella CRS.
    4.  La  verifica di compatibilita' consiste nell'accertamento che
le   linee   strategiche  ed  operative  di  evoluzione  dei  sistemi
naturalistico-ambientale,  insediativo  e  relazionale,  definiti dai
nuovi  assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto,
siano  compatibili  con i livelli di trasformabilita' di tali sistemi
individuati   dalla  CRS  attraverso  la  perimetrazione  dei  regimi
d'intervento,  e nei modi definiti dal regolamento d'attuazione della
presente legge.
    5.  La verifica di compatibilita' e' certificata dal responsabile
tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in
oggetto,   sulla   base   dei   criteri  valutativi  individuati  nel
regolamento   d'attuazione   della  presente  legge,  su  conforme  e
preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del
piano da adottare.
    6.  L'attestazione  di  verifica  di  cui al precedente comma, fa
parte integrante del piano in oggetto.
    7.  La  verifica di compatibilita' sostituisce i pareri regionali
di  cui  alle  leggi regionali n. 47/1998 e n. 25/1998 ed i pareri di
competenza  regionale  che  derivano  dalle  leggi  n. 1497/1939 e n.
64/1974,  ove  necessari;  il  regolamento  d'attuazione definira' le
modalita'  di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il
dirigente    titolato   alla   certificazione   della   verifica   di
compatibilita'.