Art. 30. Verifica di compatibilita' 1. La verifica di compatibilita' si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella CRS. 2. La verifica di compatibilita' persegue: a) obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni; b) obiettivi di restauro e riqualificazione del territorio e di continuita' delle reti vegetazionali. c) obiettivi di sostenibilita' degli interventi antropici. 3. Gli enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di verifica di compatibilita' del Piano in oggetto ai regimi di intervento definiti nella CRS. 4. La verifica di compatibilita' consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilita' di tali sistemi individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei regimi d'intervento, e nei modi definiti dal regolamento d'attuazione della presente legge. 5. La verifica di compatibilita' e' certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel regolamento d'attuazione della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del piano da adottare. 6. L'attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte integrante del piano in oggetto. 7. La verifica di compatibilita' sostituisce i pareri regionali di cui alle leggi regionali n. 47/1998 e n. 25/1998 ed i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 1497/1939 e n. 64/1974, ove necessari; il regolamento d'attuazione definira' le modalita' di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilita'.