Art. 32. Nucleo di valutazione urbanistica (NVU) 1. E' istituito il Nucleo di valutazione urbanistica regionale avente il compito di: a) monitorare le attivita' di valutazione di cui agli articoli 29 e 30; b) esprimere alla giunta regionale pareri in merito a: definizione del QSR; prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale; c) redigere annualmente, un "Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio regionale", da presentare in seduta pubblica plenaria, convocata dal presidente; d) redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo stato di attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli enti interessati; l'assessore competente relaziona al riguardo al consiglio regionale. 2. Il Regolamento di attuazione della presente legge definira' le modalita' di espletamento dell'attivita' del N.V.U., con particolare riferimento al monitoraggio continuo dell'attivita' di pianificazione. 3. Del nucleo di valutazione fanno parte: l'assessore regionale all'assetto del territorio, o suo delegato, che lo presiede; due dirigenti, o loro delegati, del dipartimento regionale all'assetto del territorio, di cui uno in rappresentanza delle autorita' di bacino, nonche' gli assessori provinciali all'assetto del territorio, o loro delegati, ed un delegato dell'ANCI, ed, inoltre, i dirigenti o loro delegati degli uffici provinciali all'assetto del territorio; cinque esperti, scelti dalla giunta regionale, con criteri di interdisciplinarieta', di cui almeno due esperti in pianificazione urbanistica e territoriale; un esperto in rappresentanza degli enti parco; due esperti designati dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri delle provincie di Potenza e Matera. 4. Il nucleo di valutazione urbanistica e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva. 5. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'amministrazione regionale, spettano i gettoni e le indennita' determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e le spese di funzionamento del nucleo sono a carico della Regione. 6. Il NVU verra' istituito con atto della giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.