Art. 32.
               Nucleo di valutazione urbanistica (NVU)
    1.  E'  istituito  il Nucleo di valutazione urbanistica regionale
avente il compito di:
      a)  monitorare le attivita' di valutazione di cui agli articoli
29 e 30;
      b) esprimere alla giunta regionale pareri in merito a:
        definizione del QSR;
        prescrizioni   di   carattere   territoriale  degli  atti  di
pianificazione settoriale regionale;
      c)   redigere  annualmente,  un  "Rapporto  sullo  stato  della
pianificazione  del  territorio  regionale",  da presentare in seduta
pubblica plenaria, convocata dal presidente;
      d)  redigere  dopo due anni di entrata in vigore della presente
legge,  e  con  successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo
stato  di  attuazione  della  stessa,  sentiti  i soggetti e gli enti
interessati;   l'assessore   competente   relaziona  al  riguardo  al
consiglio regionale.
    2. Il Regolamento di attuazione della presente legge definira' le
modalita'  di espletamento dell'attivita' del N.V.U., con particolare
riferimento    al    monitoraggio    continuo    dell'attivita'    di
pianificazione.
    3. Del nucleo di valutazione fanno parte:
      l'assessore   regionale   all'assetto  del  territorio,  o  suo
delegato, che lo presiede;
      due  dirigenti,  o  loro  delegati,  del dipartimento regionale
all'assetto  del  territorio,  di  cui  uno  in  rappresentanza delle
autorita'  di  bacino,  nonche' gli assessori provinciali all'assetto
del  territorio,  o  loro  delegati,  ed  un  delegato dell'ANCI, ed,
inoltre,  i  dirigenti  o  loro  delegati  degli  uffici  provinciali
all'assetto del territorio;
      cinque  esperti,  scelti dalla giunta regionale, con criteri di
interdisciplinarieta',  di  cui  almeno due esperti in pianificazione
urbanistica e territoriale;
      un esperto in rappresentanza degli enti parco;
      due   esperti   designati   dagli  ordini  professionali  degli
architetti e degli ingegneri delle provincie di Potenza e Matera.
    4.  Il  nucleo di valutazione urbanistica e' nominato con decreto
del Presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura,
resta  in  carica  per  tutta  la  durata  della legislatura stessa e
comunque fino alla nomina successiva.
    5.   Ai   componenti   del   nucleo   di   valutazione,  estranei
all'amministrazione  regionale,  spettano  i  gettoni e le indennita'
determinate  in base alla vigente legislazione regionale in materia e
le spese di funzionamento del nucleo sono a carico della Regione.
    6.  Il NVU verra' istituito con atto della giunta regionale entro
3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.