Art. 34. Ambiti, distretti urbani e strumenti perequativi 1. La pianificazione strutturale, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 33 definisce, negli ambiti urbani e periurbani di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b) e secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione: i perimetri dei distretti urbani di trasformazione e/o nuovo impianto tra i quali applicare modalita' di trasferimento di diritti edificatori; i perimetri di distretti urbani nei quali applicare modalita' di compensazione di diritti edificatori. 2. La pianificazione operativa, nel perseguimento delle dette finalita', nei distretti urbani come sopra perimetrati, regola le modalita' di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori in relazione ai regimi urbanistici di cui all'art. 3 ed alle politiche impositive locali con particolare riferimento alla perimetrazione delle microzone censuarie. 3. I documenti preliminari di cui all'art. 11 cosi' come i rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono dare conto degli esiti delle politiche perequative poste in essere dai piani.