Art. 34.
          Ambiti, distretti urbani e strumenti perequativi
    1.  La  pianificazione  strutturale,  per  il perseguimento delle
finalita'  di  cui  all'art. 33  definisce,  negli  ambiti  urbani  e
periurbani  di  cui all'art. 2, secondo comma, lettera b) e secondo i
criteri di cui al regolamento di attuazione:
      i  perimetri  dei  distretti urbani di trasformazione e/o nuovo
impianto  tra i quali applicare modalita' di trasferimento di diritti
edificatori;
      i  perimetri  di distretti urbani nei quali applicare modalita'
di compensazione di diritti edificatori.
    2.  La  pianificazione  operativa,  nel perseguimento delle dette
finalita',  nei  distretti  urbani  come sopra perimetrati, regola le
modalita' di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori
in  relazione  ai  regimi  urbanistici  di  cui  all'art. 3  ed  alle
politiche   impositive   locali   con  particolare  riferimento  alla
perimetrazione delle microzone censuarie.
    3.  I  documenti  preliminari  di  cui  all'art. 11  cosi' come i
rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono dare conto degli esiti
delle politiche perequative poste in essere dai piani.