Art. 35.
           Modalita' di adozione e approvazione della CRS
    1.  La  Carta regionale dei suoli, e' adottata dall'ente regione,
mediante delibera di G.R., sentita la commissione regionale BB.AA. ed
il  NVU  in  seduta  congiunta,  e  viene trasmessa alle province, ai
comuni,  alle  comunita'  montane  e  consorzi  di  comuni, ai Parchi
nazionali  e  regionali,  alle  autorita'  di bacino, affinche' venga
espletata la procedura di "partecipazione per osservazione" di cui al
precedente  art. 9.  Alla  CRS  adottata  si  applicano  le misure di
salvaguardia di cui alla legge n. 1187/68.
    2.  Gli  enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data
di  ricezione  della  CRS,  ne  prendono  atto  e possono proporre la
specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della
CRS   stessa  attraverso  analisi  specifiche  e/o  a  scale  minori,
utilizzando  i  criteri  definiti nel Regolamento di attuazione della
presente legge.
    3.  La  giunta regionale, nei successivi 60 giorni dalla scadenza
del  termine  di  cui  al  precedente  comma,  adotta una delibera di
contro-deduzioni  alle  osservazioni  e/o specificazioni pervenute, e
trasmette la CRS al Consiglio Regionale.
    4.  La  CRS e' approvata con legge regionale ed e' pubblicata per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
    5.  Le  province ed i comuni, con delibera consiliare, adeguano i
propri  strumenti  urbanistici  ai contenuti della CRS, entro 12 mesi
dalla data della sua approvazione.