Art. 36.
Modalita'  di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del
                             PS e del RU
    1.  L'ente  istituzionale  territorialmente  competente forma gli
strumenti  istituzionali  della  PT e U di cui al titolo III, capo l,
artt. 13,  14,  16  della presente legge, mediante la convocazione di
una   conferenza   di   pianificazione,  per  l'esame  del  documento
preliminare di cui all'art. 11.
    2.    L'Ente    istituzionale,   espletata   la   conferenza   di
pianificazione,  definisce  il  piano e lo sottopone, preliminarmente
all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS
di  livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilita'
alla CRS, di cui agli art. 29, 30.
    3.  Espletate  dette  verifiche,  l'Ente  istituzionale,  entro i
successivi  30  giorni, adotta il piano dando luogo alla procedura di
partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti
alla   conferenza   di   pianificazione  che,  entro  30  giorni  dal
ricevimento,  possono  proporre esclusivamente adeguamenti al proprio
parere  espresso  nella  conferenza  di pianificazione ove questo non
fosse stato recepito.
    4.  L'Ente  istituzionale  competente,  espletate le procedure di
partecipazione,  entro  i  successivi  30  giorni,  approva il piano,
mediante  delibera  di  consiglio,  nella quale vengono espressamente
motivate  le  determinazioni  assunte  in  ordine  agli  esiti  delle
procedure   di   partecipazione  e  di  verifica  di  coerenze  e  di
compatibilita' attivate.
    5.  Ciascuno  strumento  di PT e U deve comunque conformarsi alle
prescrizioni dello strumento sovraordinato.
    6.  Gli  strumenti  di  cui  al presente articolo potranno essere
variati   esclusivamente  attraverso  l'approvazione  di  accordi  di
pianificazione  e/o  localizzazione  di  cui  agli  artt 26, 28 della
presente legge.
    7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione
settoriale, se non previste dai piani di cui al primo comma o da essi
difformi, sono adottate contestualmente alla variante a detto piano e
diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.
    8.   Nel   caso  della  formazione  del  QSR,  la  conferenza  di
pianificazione  e'  convocata in prima istanza da ciascuna provincia,
per   l'esame   del   documento  preliminare  adottato  dalla  giunta
regionale, ed in seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla
prima convocazione, dalla giunta regionale; in quest ultima seduta le
province  espongono  le loro osservazioni e proposte e riferiscono in
merito  a  quelle  formulate  dagli  enti  locali  partecipanti  alle
precedenti  conferenze;  tali  osservazioni  sono  sostitutive  della
procedura  di  partecipazione  per  osservazione di cui al precedente
terzo  comma. Il QSR e' approvato con delibera di Consiglio regionale
nella  quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte
in ordine agli esiti della conferenza di pianificazione espletata.