Art. 36. Modalita' di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU 1. L'ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al titolo III, capo l, artt. 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del documento preliminare di cui all'art. 11. 2. L'Ente istituzionale, espletata la conferenza di pianificazione, definisce il piano e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilita' alla CRS, di cui agli art. 29, 30. 3. Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il piano dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla conferenza di pianificazione che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella conferenza di pianificazione ove questo non fosse stato recepito. 4. L'Ente istituzionale competente, espletate le procedure di partecipazione, entro i successivi 30 giorni, approva il piano, mediante delibera di consiglio, nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione e di verifica di coerenze e di compatibilita' attivate. 5. Ciascuno strumento di PT e U deve comunque conformarsi alle prescrizioni dello strumento sovraordinato. 6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati esclusivamente attraverso l'approvazione di accordi di pianificazione e/o localizzazione di cui agli artt 26, 28 della presente legge. 7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione settoriale, se non previste dai piani di cui al primo comma o da essi difformi, sono adottate contestualmente alla variante a detto piano e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa. 8. Nel caso della formazione del QSR, la conferenza di pianificazione e' convocata in prima istanza da ciascuna provincia, per l'esame del documento preliminare adottato dalla giunta regionale, ed in seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione, dalla giunta regionale; in quest ultima seduta le province espongono le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze; tali osservazioni sono sostitutive della procedura di partecipazione per osservazione di cui al precedente terzo comma. Il QSR e' approvato con delibera di Consiglio regionale nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti della conferenza di pianificazione espletata.