Art. 37.
Modalita'    di    formazione,   adozione   ed   approvazione   della
                    Pianificazione Operativa (PO)
    1.  L'Ente,  ai  fini  della  formazione  della  PO,  approva con
delibera  di  giunta una relazione urbanistica al programma triennale
dei  lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 109/1994 avente i
contenuti definiti nel regolamento d'attuazione della presente legge,
dandone  notizia  al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio
degli Annunzi Legali e nel Bollettino ufficiale della Regione o anche
mediante altre forme di diffusione.
    2.  Nel  termine  perentorio di 60 giorni dall'approvazione della
relazione,  e  secondo  le modalita' della partecipazione di bando di
cui  al  precedente  art. 9,  gli  operatori  pubblici  e privati che
intendono  realizzare  interventi  previsti  dal  PSC  nel periodo di
validita' del PO, presentano al comune le loro proposte.
    3.  Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle proposte, l'ente adotta il PO.
    4.  Con  la  delibera  di  consiglio di adozione, l'ente da' atto
delle  proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni,
e  da'  luogo  alla  procedura  di  partecipazione  per  osservazione
prevista all'art. 9 della presente legge.
    5.  Espletata  quest'ultima  procedura,  il  PO  e' approvato con
delibera  di  consiglio nella quale vengono espressamente motivate le
determinazioni  assunte  in  ordine  agli  esiti  delle  procedure di
partecipazione attivate.
    Dell'avvenuta  approvazione  e'  data  immediata notizia mediante
pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia.
    6.  Il  PO  e'  trasmesso  in copia alla giunta regionale ed alla
giunta provinciale.
    Le  variazioni  ai  PO, anche su proposta di operatori pubblici e
privati, seguono le stesse procedure di cui sopra.