Art. 37. Modalita' di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO) 1. L'Ente, ai fini della formazione della PO, approva con delibera di giunta una relazione urbanistica al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 109/1994 avente i contenuti definiti nel regolamento d'attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali e nel Bollettino ufficiale della Regione o anche mediante altre forme di diffusione. 2. Nel termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della relazione, e secondo le modalita' della partecipazione di bando di cui al precedente art. 9, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal PSC nel periodo di validita' del PO, presentano al comune le loro proposte. 3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, l'ente adotta il PO. 4. Con la delibera di consiglio di adozione, l'ente da' atto delle proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e da' luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista all'art. 9 della presente legge. 5. Espletata quest'ultima procedura, il PO e' approvato con delibera di consiglio nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione attivate. Dell'avvenuta approvazione e' data immediata notizia mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia. 6. Il PO e' trasmesso in copia alla giunta regionale ed alla giunta provinciale. Le variazioni ai PO, anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui sopra.