Art. 38.
          Disciplina delle aree prive di regime urbanistico
    1.  Si  intendono  aree prive di regime urbanistico quelle per le
quali  non  e' vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai
precedenti artt. 15, nono comma, e 16, quarto comma.
    2.  Nelle  aree  prive  di  regime  urbanistico,  se  esterne  ai
perimetri  di  cui  al precedente art. 16, 20 comma, lettera a), sono
consentiti  esclusivamente  gli  interventi  previsti dal regolamento
urbanistico ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera e).
    3.  Nelle  aree  prive di regime urbanistico interne ai perimetri
suddetti,  sono  consentiti esclusivamente gli interventi di recupero
di cui all'art. 31, lettere a), b), c), d), della legge n. 457/1978.