Art. 38. Disciplina delle aree prive di regime urbanistico 1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non e' vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai precedenti artt. 15, nono comma, e 16, quarto comma. 2. Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di cui al precedente art. 16, 20 comma, lettera a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera e). 3. Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri suddetti, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere a), b), c), d), della legge n. 457/1978.