Art. 39.
                       Misure di salvaguardia
    1.  Le  misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/1968,
si applicano:
      a)   per   le   previsioni   immediatamente   vincolanti  della
pianificazione  strutturale,  di  cui  ai precedenti artt. 13, quinto
comma  e  14,  quarto  comma,  dalla  data di stipula dell'accordo di
pianificazione e/o localizzazione relativo;
      b)  per  le  previsioni  vincolanti  dei  piani  operativi, del
regolamento urbanistico e dei piani attuativi, dalla data di adozione
dei suddetti strumenti.