Art. 39. Misure di salvaguardia 1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/1968, si applicano: a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, quinto comma e 14, quarto comma, dalla data di stipula dell'accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo; b) per le previsioni vincolanti dei piani operativi, del regolamento urbanistico e dei piani attuativi, dalla data di adozione dei suddetti strumenti.