Art. 40. Regolamenti edilizi 1. I regolamenti edilizi di cui all'art. 33 della legge n. 1150/1942, sono approvati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 142/1990. 2. La giunta regionale predispone uno schema-tipo di regolamento edilizio per i comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.