Art. 40.
                         Regolamenti edilizi
    1.  I  regolamenti  edilizi  di  cui  all'art.  33 della legge n.
1150/1942, sono approvati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 142/1990.
    2.  La giunta regionale predispone uno schema-tipo di regolamento
edilizio  per i comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.