Art. 41.
               Sistema Informativo Territoriale (SIT)
    1.  Il  Sistema  informativo  territoriale  (SIT)  costituisce il
riferimento   conoscitivo   fondamentale   nella   definizione  degli
strumenti   di   pianificazione   territoriale  e  urbanistica  e  di
programmazione  economico-territoriale.  Esso  promuove  pertanto  la
raccolta  ed  il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i
soggetti  titolari  della PT e U di cui al titolo II, capo I, al fine
di  costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarita'
delle   informazioni,  evitando  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di
raccolta e di analisi delle informazioni stesse.
    2. L'accesso alle informazioni e' consentito nei modi previsti.
    3. La Regione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  d'intesa  con  le province ed i comuni, promuove la
definizione del progetto di Sistema informativo territoriale.
    4.  La  Regione  provvede  alla costituzione e disciplina del SIT
entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.