Art. 41. Sistema Informativo Territoriale (SIT) 1. Il Sistema informativo territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari della PT e U di cui al titolo II, capo I, al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarita' delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse. 2. L'accesso alle informazioni e' consentito nei modi previsti. 3. La Regione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le province ed i comuni, promuove la definizione del progetto di Sistema informativo territoriale. 4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.