Art. 42. Modalita' di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge 1. La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo d'intesa con le province di Potenza e Matera, per la redazione dalla CRS tenendo conto delle analisi preliminari alla formazione del PTCP (ex art. 5 della legge n. 1150/1942) avviate ai sensi della legge regionale n. 30/1997, art. 17, e dei Piani paesistici regionali approvati con legge regionale n. 3/1990. 2. Il protocollo di intesa definisce, altresi', le specifiche tecniche ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi, coerentemente agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini della costituzione del SIT regionale. 3. Entro i successivi 6 mesi, la giunta regionale adotta la CRS dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 della presente legge.