Art. 42.
Modalita'  di  definizione  della  CRS  in fase di prima applicazione
                        della presente legge
    1.  La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  definisce un protocollo d'intesa con le province di
Potenza  e  Matera,  per  la  redazione dalla CRS tenendo conto delle
analisi  preliminari  alla formazione del PTCP (ex art. 5 della legge
n.  1150/1942)  avviate  ai  sensi  della legge regionale n. 30/1997,
art. 17,  e  dei  Piani  paesistici  regionali  approvati  con  legge
regionale n. 3/1990.
    2.  Il  protocollo  di  intesa definisce, altresi', le specifiche
tecniche ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di
analisi,  coerentemente  agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge,
anche ai fini della costituzione del SIT regionale.
    3.  Entro  i successivi 6 mesi, la giunta regionale adotta la CRS
dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 della presente legge.