Art. 43. Modalita' di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge 1. Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della giunta regionale, la Regione e le province danno avvio alle procedure di formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei documenti preliminari redatti da ciascuna amministrazione. 2. La stipula dell'accordo di cui al primo comma tiene luogo della verifica di coerenza e della verifica di compatibilita' di cui agli articoli 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della conferenza di pianificazione ai sensi del precedente art. 25, settimo comma. 3. Le province intervengono all'accordo di pianificazione dopo aver preventivamente consultato gli enti locali interessati sulla base del documento preliminare di cui al primo comma. 4. Stipulato l'accordo, la Regione e le province danno corso all'adozione ed approvazione, rispettivamente di QSR e PSP, nelle forme previste dall'art. 36 della presente legge.