Art. 43.
Modalita'  di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione
                        della presente legge
    1.  Entro  3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della
giunta regionale, la Regione e le province danno avvio alle procedure
di  formazione  di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un accordo
di  pianificazione  di  cui  al  precedente  art. 26  sulla  base dei
documenti preliminari redatti da ciascuna amministrazione.
    2.  La  stipula  dell'accordo  di  cui al primo comma tiene luogo
della  verifica di coerenza e della verifica di compatibilita' di cui
agli   articoli 29  e  30,  previa  convocazione  obbligatoria  della
conferenza di pianificazione ai sensi del precedente art. 25, settimo
comma.
    3.  Le  province  intervengono all'accordo di pianificazione dopo
aver  preventivamente  consultato  gli  enti locali interessati sulla
base del documento preliminare di cui al primo comma.
    4.  Stipulato  l'accordo,  la  Regione  e le province danno corso
all'adozione  ed  approvazione,  rispettivamente  di QSR e PSP, nelle
forme previste dall'art. 36 della presente legge.