Art. 44.
Adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali in fase di prima
                  applicazione della presente legge
    1.  I  comuni  sono  tenuti  a  provvedere  all'approvazione  del
Regolamento  Urbanistico (RU) e, contestualmente, all'aggiornamento o
approvazione  del  regolamento  edilizio,  entro 2 anni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, nelle forme della stipula di
un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.
    2.  Decorsi  i termini di cui al primo comma, e fino alla data di
approvazione  del  RU, fatte salve le concessioni edilizie ed i piani
attuativi  in  corso di validita', sono consentiti solo interventi di
cui al precedente art. 38.
    3.  I  comuni  obbligati  debbono,  entro 3 mesi dalla data della
stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente,
e  comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio
alle  procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un
accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.
    4. Stipulato l'accordo i comuni danno corso all'adozione del PSC,
nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.
    5.  I  comuni  non  obbligati  possono ugualmente avvalersi delle
procedure di cui ai precedenti commi 3, 4.
    6.  Fino  alla  data  di  approvazione  della  CRS, o del PSP, la
stipula  degli  accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di
coerenza  e  verifica  di  compatibilita' di cui gli articoli 29, 30,
previa  convocazione  obbligatoria della conferenza di pianificazione
ai sensi del precedente art. 25, settimo comma.