Art. 45. Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge 1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli articoli 7 e 34 della legge n. 1150/1942, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validita' fino all'approvazione del RU; a partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione e' subordinata alla definizione di piani operativi e/o accordi di localizzazione. 2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della CRS. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del RU, i comuni sono autorizzati ad adottare varianti agli strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di cui agli articoli 25, 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 44, fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma.