Art. 45.
Norme   transitorie   per  gli  strumenti  urbanistici  adottati  e/o
           approvati antecedentemente alla presente legge
    1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli articoli 7 e 34
della  legge  n.  1150/1942,  vigenti  alla data di entrata in vigore
della  presente legge, conservano validita' fino all'approvazione del
RU;  a  partire  da  tale  data,  le  previsioni  di  detti strumenti
riguardanti  le  aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU,
restano  in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui
attuazione  e'  subordinata  alla  definizione di piani operativi e/o
accordi di localizzazione.
    2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai comuni
prima   della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
continuano  ad  applicarsi  le norme procedurali di approvazione e di
salvaguardia   vigenti   alla  data  suddetta,  sino  al  recepimento
obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della CRS.
    3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i  comuni  possono  adottare  strumenti  urbanistici  generali
optando  per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e
di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942.
    4.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, e fino
all'approvazione  del  RU,  i  comuni  sono  autorizzati  ad adottare
varianti  agli  strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo
ricorso   alle  procedure  della  conferenza  di  pianificazione  e/o
localizzazione  di  cui  agli  articoli  25, 27 della presente legge,
applicando  le  procedure  di  cui al comma 6 del precedente art. 44,
fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma.