Art. 5. Enti territoriali elettivi - Attivita' di pianificazione 1. Sono soggetti della PT e U: a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico; b) le provincie, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a); c) i comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei regimi urbanistici. 2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresi', funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalita' della pianificazione descritte al titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al titolo III.