Art. 5.
      Enti territoriali elettivi - Attivita' di pianificazione
    1. Sono soggetti della PT e U:
      a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
      b) le  provincie,  con  compiti  di  coordinamento territoriale
sovracomunale  e  di  specificazione  degli  indirizzi  di  cui  alla
precedente lettera a);
      c) i  comuni,  con  compiti di specificazione delle indicazioni
della    pianificazione    sovraordinata,    di   definizione   delle
trasformazioni  territoriali  a  scala comunale e di applicazione dei
regimi urbanistici.
    2.  Gli  enti  territoriali  di cui al precedente comma svolgono,
altresi',  funzioni  di  controllo  per  quanto di propria competenza
sulle  modalita'  della  pianificazione  descritte al titolo IV della
presente  legge  e  sulla attuazione degli strumenti di cui al titolo
III.