Art. 7.
                Soggetti proponenti il coordinamento
    1.  Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi
ad  Ambiti  istituzionali  o  ad  Ambiti di pianificazione strategica
l'ente  istituzionale  competente (secondo il criterio di prevalenza)
promuove  il  coordinamento nelle forme di cui al titolo IV, capo II,
dei soggetti di cui all'art. 5 ed al comma 1 dell'art. 6 in relazione
all'oggetto della pianificazione interessato.