Art. 7. Soggetti proponenti il coordinamento 1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al titolo IV, capo II, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al comma 1 dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.