Art. 9. Partecipazione degli utenti ai processi di pianificazione e di valutazione 1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la conferenza di pianificazione di cui all'art. 25; 2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di enti, associazioni, cittadini e cittadine quella consistente in: a) deposito del progetto di strumento di PT e U presso la sede dell'ente istituzionale promotore del piano, per trenta giorni consecutivi, durante i quali gli enti, le associazioni e i cittadini interessati, hanno facolta' di prenderne visione; b) l'effettuato deposito e' immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della provincia e tramite manifesti per i piani comunali; nel Bollettino ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almento tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i piani provinciali; c) facolta' per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito. 3. Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei piani urbanistici attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei piani stessi, indicate al successivo art. 17. 4. Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di piani urbanistici operativi o attuativi, quella consistente in: a) deposito del progetto o documento preliminare di piano presso la segreteria del comune, per trenta giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facolta' di prenderne visione; b) avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale; c) facolta' per gli operatori di presentare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilita' e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare. 5. Gli enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il "Garante dell'Informazione" con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'Informazione e' svolta dal responsabile del procedimento.