Art. 9.
Partecipazione  degli  utenti  ai  processi  di  pianificazione  e di
                             valutazione
    1. Si  definisce  partecipazione  attiva  alla  formazione  degli
strumenti  di  PT  e  U,  quella promossa attraverso la conferenza di
pianificazione di cui all'art. 25;
    2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione
di  strumenti  di PT e U, da parte di enti, associazioni, cittadini e
cittadine quella consistente in:
      a) deposito  del progetto di strumento di PT e U presso la sede
dell'ente  istituzionale  promotore  del  piano,  per  trenta  giorni
consecutivi,  durante i quali gli enti, le associazioni e i cittadini
interessati, hanno facolta' di prenderne visione;
      b) l'effettuato   deposito   e'  immediatamente  reso  noto  al
pubblico  mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della provincia e
tramite  manifesti  per  i  piani  comunali; nel Bollettino ufficiale
della  Regione,  e  con  pubblicazione  per  almento  tre  giorni sui
tre maggiori quotidiani locali, per i piani provinciali;
      c) facolta'  per  i  soggetti  di  cui  al  precedente comma di
presentare   osservazioni,  nei  modi  definiti  dal  regolamento  di
attuazione  di  cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito.
    3. Si  definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei
piani  urbanistici  attuativi  quella prevista dalle rispettive leggi
regolatrici dei piani stessi, indicate al successivo art. 17.
    4. Si  definisce  partecipazione  di  bando  alla  formazione e/o
approvazione  di  piani  urbanistici  operativi  o  attuativi, quella
consistente in:
      a) deposito  del  progetto  o  documento  preliminare  di piano
presso  la  segreteria  del  comune,  per  trenta giorni consecutivi,
durante  i  quali  gli operatori pubblici e privati interessati hanno
facolta' di prenderne visione;
      b) avviso   al   pubblico   dell'effettuato  deposito  mediante
manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;
      c) facolta' per gli operatori di presentare entro trenta giorni
dalla   scadenza  del  termine  di  cui  alla  lettera  a),  proposte
attuative,  consistenti  nella  indicazione  delle  aree  ed immobili
interessati,  tempi  di realizzazione degli interventi, delle risorse
finanziarie  pubbliche  o  private  mobilitabili,  dei  dati  utili a
dimostrare  la  fattibilita'  e il rispetto dei criteri stabiliti nel
progetto e documento preliminare.
    5.  Gli  enti  di PT e U individuano, all'interno delle strutture
tecniche  e/o  amministrative,  il "Garante dell'Informazione" con il
compito  di  assicurare  la  conoscenza  tempestiva  delle scelte, la
consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure
del  presente  articolo. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000
abitanti,  la  funzione  di  Garante  dell'Informazione e' svolta dal
responsabile del procedimento.