Art. 29. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le norme, di cui alla legge regionale 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge. 2. A far data dalla nomina di cui all'art. 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorita' regionale ambientale - A.R.A.", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verra' - trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A. 3. Con successiva delibera della giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente. 4. Curera' il necessario coordinamento l'assessorato all'ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 agosto 1999 MEDURI