(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 80 del 9 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
    I.  La  Regione  Calabria, in attuazione dei principi statutari e
nell'ambito  delle  proprie  competenze  promuove  il  recupero ed il
miglioramento  del  patrimonio  olivicolo della Piana di Gioia Tauro,
per   favorire   lo   sviluppo  economico-sociale  delle  popolazioni
interessate.
    2. A tal fine persegue:
      a) il recupero dell'inestimabile patrimonio olivicolo, unico al
mondo, nella sua imponente manifestazione arborea e territoriale;
      b) la  tutela  dell'ambiente  ed il miglioramento del paesaggio
dell'area interessata;
      c) la  valorizzazione delle funzioni produttive della coltura e
delle attivita' connesse e conseguenti;
      d) il   miglioramento  degli  aspetti  colturali  e  gestionali
aziendali delle imprese olivicole;
      e) le  sinergie,  ai  fini produttivi, degli interventi cesorei
con la lotta alle crittogame;
      f) la qualificazione del prodotto olivicolo;
      g) l'agevolazione del lavoro delle macchine scuotitrici
    3.  La  Regione Calabria persegue le dette finalita' in un quadro
di  compatibilita'  con  gli  indirizzi e gli interventi stabiliti in
materia  dalla  legislazione  comunitaria,  nazionale e regionale, in
particolare  con  gli  incentivi  previsti  dal  programma  operativo
monofondo  agricoltura  Calabria,  regolamento CEE n. 2081/93, Misura
1.2.8. Olivo.