(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 9 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i I. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze promuove il recupero ed il miglioramento del patrimonio olivicolo della Piana di Gioia Tauro, per favorire lo sviluppo economico-sociale delle popolazioni interessate. 2. A tal fine persegue: a) il recupero dell'inestimabile patrimonio olivicolo, unico al mondo, nella sua imponente manifestazione arborea e territoriale; b) la tutela dell'ambiente ed il miglioramento del paesaggio dell'area interessata; c) la valorizzazione delle funzioni produttive della coltura e delle attivita' connesse e conseguenti; d) il miglioramento degli aspetti colturali e gestionali aziendali delle imprese olivicole; e) le sinergie, ai fini produttivi, degli interventi cesorei con la lotta alle crittogame; f) la qualificazione del prodotto olivicolo; g) l'agevolazione del lavoro delle macchine scuotitrici 3. La Regione Calabria persegue le dette finalita' in un quadro di compatibilita' con gli indirizzi e gli interventi stabiliti in materia dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con gli incentivi previsti dal programma operativo monofondo agricoltura Calabria, regolamento CEE n. 2081/93, Misura 1.2.8. Olivo.