Art. 3.
                             Interventi
    1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono previsti i
seguenti interventi:
      a) operazioni di potatura;
      b) impiego di macchine potatrici semoventi;
      c) impiego di motoseghe;
      d) esecuzione  di  trattamenti  fitosanitari  con mezzi aerei e
prodotti  ecocompatibili e senza soluzione di continuita' su tutto il
territorio interessato;
      e) effettuazione   di   corsi  professionali  finalizzati  alla
formazione  di  potatori specializzati per quella tipologia di piante
arboree  in  termini  anatomici  e  fisiologici e con l'utilizzo piu'
appropriato ed al massimo rendimento delle macchine operatrici
    2.  Gli  interventi  di  cui  alla  lettera  e), del comma 1 sono
programmati  ed  effettuati  a  cura dell'assessorato alla formazione
professionale, d'intesa con l'assessorato all'agricoltura.