Art. 3. Interventi 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono previsti i seguenti interventi: a) operazioni di potatura; b) impiego di macchine potatrici semoventi; c) impiego di motoseghe; d) esecuzione di trattamenti fitosanitari con mezzi aerei e prodotti ecocompatibili e senza soluzione di continuita' su tutto il territorio interessato; e) effettuazione di corsi professionali finalizzati alla formazione di potatori specializzati per quella tipologia di piante arboree in termini anatomici e fisiologici e con l'utilizzo piu' appropriato ed al massimo rendimento delle macchine operatrici 2. Gli interventi di cui alla lettera e), del comma 1 sono programmati ed effettuati a cura dell'assessorato alla formazione professionale, d'intesa con l'assessorato all'agricoltura.