Art. 4.
                             Contributi
    1.  A  favore di enti, cooperative e loro consorzi, di produttori
agricoli   singoli   ed  associati,  le  cui  aziende  risiedono  nel
territorio   interessato  e  presentano  i  requisiti  necessari  per
l'effettuazione  di interventi cesorei e trattamenti antiparassitari,
la  Regione  Calabria  puo' concedere un contributo in conto capitale
fino  al 70 per cento della somma necessaria all'acquisto di macchine
cesoree  ad  alta  tecnologia,  nonche' per operazioni di potatura da
effettuare  comunque,  anche  con  altri mezzi, ovvero per coprire il
costo  medio  per  ettaro del trattamento antiparassitario, calcolato
dai  competenti  uffici  dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
Servizio n. 134 per la provincia di Reggio Calabria.
    2.  Il contributo puo' essere elevato fino al massimo dell'80 per
cento    per    iniziative   assunte   da   cooperative   costituite,
prevalentemente, da giovani di eta' non superiore a ventinove anni.