Art. 4. Contributi 1. A favore di enti, cooperative e loro consorzi, di produttori agricoli singoli ed associati, le cui aziende risiedono nel territorio interessato e presentano i requisiti necessari per l'effettuazione di interventi cesorei e trattamenti antiparassitari, la Regione Calabria puo' concedere un contributo in conto capitale fino al 70 per cento della somma necessaria all'acquisto di macchine cesoree ad alta tecnologia, nonche' per operazioni di potatura da effettuare comunque, anche con altri mezzi, ovvero per coprire il costo medio per ettaro del trattamento antiparassitario, calcolato dai competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, Servizio n. 134 per la provincia di Reggio Calabria. 2. Il contributo puo' essere elevato fino al massimo dell'80 per cento per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di eta' non superiore a ventinove anni.