Art. 6. Concessione dei contributi 1. La Regione Calabria provvede annualmente all'esame delle domande pervenute entro il termini del 31 agosto di ogni anno ed alla concessione dei relativi contributi, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici competenti corredata da regolare documentazione di spesa entro il 31 dicembre di ogni anno. 2. La liquidazione ed erogazione dei contributi avviene previo accertamento dell'attuazione delle iniziative finanziate.