Art. 8.
Norma finanziaria
    1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300
milioni  per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito
capitolo  di  spesa n. 5223211 denominato "Interventi per il recupero
del  patrimonio  olivicolo  dell'areale  tirrenico reggino", mediante
prelevamento  di  pari  somma  dal  fondo  globale di cui al capitolo
7001101  dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
relativo all'esercizio finanziario 1999.
    2.  Per gli anni successivi la somma necessaria sara' determinata
in  ciascun  esercizio  finanziario,  con  la legge di bilancio della
Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 agosto 1999
                               MEDURI