Art. 2. 1. E' istituita presso l'Assessorato ai servizi sociali la Consulta per la mutualita', per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale delle S.O.M.S. 2. La Consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, e' costituita da: un rappresentante dell'Assessorato ai servizi sociali; un rappresentante dell'Assessorato alla sanita'; due rappresentanti dell'Associazione delle S.O.M.S. di Calabria. 3. La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.