Art. 2.
    1.  E'  istituita  presso  l'Assessorato  ai  servizi  sociali la
Consulta per la mutualita', per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo
regionale delle S.O.M.S.
    2.  La Consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale
o da un suo delegato, e' costituita da:
      un rappresentante dell'Assessorato ai servizi sociali;
      un rappresentante dell'Assessorato alla sanita';
      due   rappresentanti   dell'Associazione   delle   S.O.M.S.  di
Calabria.
    3.  La  Consulta  dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
sono riconfermabili.