Art. 3.
    1.  Possono  chiedere  l'iscrizione  all'albo  regionale  di  cui
all'art.  2 della presente legge le Societa' Operaie ed i soggetti di
cui  al  precedente  art. 1 gia' riconosciuti in forza della legge n.
3818  del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio da almeno
dieci anni.
    2.  Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e
con le modalita' stabilite dalla giunta regionale.
    3.  La  Consulta,  nel  termine  di sessanta giorni dalla data di
presentazione  dell'istanza, verifica se la societa' abbia esercitato
ed  eserciti  opere di solidarieta' e abbia perseguito i fini dettati
dall'art. 1  della  legge  15  aprile  1886, n. 3818, riferendone con
parere motivato al Presidente della giunta regionale.
    4.  L'iscrizione  all'Albo  delle  S.O.M.S.  dei  soggetti di cui
all'art. 1   della   presente  legge  avviene  mediante  decreto  del
Presidente della Regione.