Art. 3. 1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2 della presente legge le Societa' Operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 gia' riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio da almeno dieci anni. 2. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalita' stabilite dalla giunta regionale. 3. La Consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la societa' abbia esercitato ed eserciti opere di solidarieta' e abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riferendone con parere motivato al Presidente della giunta regionale. 4. L'iscrizione all'Albo delle S.O.M.S. dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge avviene mediante decreto del Presidente della Regione.