Art. 4.
    1.  Le  Societa'  Operaie  ed  i soggetti di cui all'art. 1 della
presente   legge,  una  volta  iscritti  all'Albo  Regionale,  devono
trasmettere   alla   Consulta  copia  dei  bilanci  di  previsione  e
consuntivi,  relazione  illustrativa  delle  attivita' sociali svolte
nell'anno  precedente,  relazione  morale  e finanziaria sull'impiego
delle risorse di cui alla presente legge.
    2.  Gli  adempimenti  di cui al primo comma del presente articolo
devono effettuarsi entro il trenta maggio di ciascun anno.
    3.  In  caso  di  mancato  adempimento,  la  Consulta,  dopo aver
contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso una proroga non
superiore a sessanta giorni a fronte di comprovate giustificazioni al
mancato  adempimento,  puo'  propone la cancellazione dell'Albo della
societa'  inadempiente.  La  cancellazione viene disposta con decreto
dal Presidente della Regione.