Art. 4. 1. Le Societa' Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, una volta iscritti all'Albo Regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi, relazione illustrativa delle attivita' sociali svolte nell'anno precedente, relazione morale e finanziaria sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge. 2. Gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo devono effettuarsi entro il trenta maggio di ciascun anno. 3. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso una proroga non superiore a sessanta giorni a fronte di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, puo' propone la cancellazione dell'Albo della societa' inadempiente. La cancellazione viene disposta con decreto dal Presidente della Regione.