Art. 5. 1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge, concede contributi in conto capitale per: a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta' dei soggetti di cui alla presente legge ed in cui gli stessi hanno la sede e svolgono l'attivita' sociale; b) rinnovo degli arredi e delle attrezzature connesse all'attivita' sociale; 2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi in misura pari al 50 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria documentate e fino ad un massimo di trenta milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e fino ad un massimo di quindici milioni.