Art. 5.
    1.  La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1 della presente
legge, concede contributi in conto capitale per:
      a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili
di  proprieta'  dei soggetti di cui alla presente legge ed in cui gli
stessi hanno la sede e svolgono l'attivita' sociale;
      b)   rinnovo   degli   arredi  e  delle  attrezzature  connesse
all'attivita' sociale;
    2.  I  contributi  di  cui  alla  lettera a) del precedente comma
possono  essere  concessi  in  misura  pari al 50 per cento del costo
delle   opere   di   ristrutturazione  o  manutenzione  straordinaria
documentate  e  fino ad un massimo di trenta milioni. I contributi di
cui  alla lettera b) possono essere concessi in misura pari al 50 per
cento  delle  spese  documentate  e  fino  ad  un massimo di quindici
milioni.