Art. 7.
    1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, i contributi, ove
riconosciuti,  vengono  erogati  in due rate, nella misura del 40 per
cento  alla  stipula del contratto dei lavori o dichiarazione diretta
nel  caso  di  lavori  in  economia  e  con saldo a presentazione del
certificato  di  regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di
tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
    2.  Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5, l'erogazione dei
contributi   e'   subordinata   alla   certificazione   di   avvenuta
acquisizione dei beni.