Art. 7. 1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, i contributi, ove riconosciuti, vengono erogati in due rate, nella misura del 40 per cento alla stipula del contratto dei lavori o dichiarazione diretta nel caso di lavori in economia e con saldo a presentazione del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera. 2. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5, l'erogazione dei contributi e' subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni.