Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni, per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 4331104 denominato "Contributi alle Societa' di Mutuo Soccorso ed istituzione Albo regionale" mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 7001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999. 2. Per gli anni successivi la somma necessaria sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 7 agosto 1999 MEDURI