Art. 8.
    1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge,
valutato  in  lire  100  milioni,  per  l'anno  1999 si fa fronte con
l'istituzione  dell'apposito  capitolo di spesa n. 4331104 denominato
"Contributi  alle  Societa'  di  Mutuo  Soccorso  ed istituzione Albo
regionale"  mediante  prelevamento di pari somma dal fondo globale di
cui  al  capitolo  7001101  dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999.
    2.  Per gli anni successivi la somma necessaria sara' determinata
in  ciascun  esercizio  finanziario  con  la  legge di bilancio della
Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 1999
                               MEDURI