Art. 7.
                    Osservatorio della mobilita'
    1.  Per  la  finalita'  di  cui  all'art.  1, la giunta regionale
costituisce  presso  l'assessorato ai trasporti l'"Osservatorio della
mobilita'" con il compito di:
      a) acquisire,   aggiornare,  analizzare  ed  elaborare  i  dati
sull'interazione  ambiente-trasporti,  nonche'  quelli  connessi alla
mobilita' regionale, anche ai fini di seguirne la relativa' tendenza;
      b) definire  le procedure, anche automatizzate, di acquisizione
ed  aggiornamento dei dati, di cui al punto a), in collaborazione con
le province, comuni, comunita' montane e aziende interessate.