Art. 10. Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali 1. Annualmente e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali autorizzati al funzionamento. 2. Con provvedimento della giunta regionale sono definiti i criteri, le caratteristiche e le articolazioni dell'elenco di cui al comma 1. 3. Il comune trasmette alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi ai presidi autorizzati, individuando a tal fine un responsabile unico della comunicazione.