Art. 10.
        Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali
    1.  Annualmente  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione  l'elenco  dei  presidi  sanitari,  socio-sanitari  e sociali
autorizzati al funzionamento.
    2.  Con  provvedimento  della  giunta  regionale  sono definiti i
criteri,  le caratteristiche e le articolazioni dell'elenco di cui al
comma 1.
    3.  Il comune trasmette alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni
anno, i dati relativi ai presidi autorizzati, individuando a tal fine
un responsabile unico della comunicazione.