Art. 11.
Definizione  e  caratteristiche  dell'accreditamento  e  dei soggetti
                            accreditabili
    1.  Ai sensi della normativa statale in materia, l'accreditamento
e'   il   processo  con  cui  si  provvede  alle  verifiche  ed  agli
accertamenti  per  il  riconoscimento  a  presidi  pubblici e privati
regolarmente  autorizzati,  della  qualifica di soggetto erogatore di
prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  per  conto  del  Servizio
sanitario regionale.
    2. Sono accreditati i presidi e i soggetti che:
      a) risultino  in possesso dei requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento,   nonche'  degli  eventuali  ulteriori  requisiti  per
l'accreditamento, definiti dalla normativa nazionale;
      b) rispondano   funzionalmente   al  fabbisogno  di  assistenza
definito  per  la materia sanitaria e socio-sanitaria dagli strumenti
di programmazione regionale;
      c) adottino  sistemi  di  miglioramento continuo della qualita'
delle  prestazioni  erogate  e  accettino di sottoporre a verifica la
qualita' dell'attivita' svolta e i risultati raggiunti;
      d) accettino   la  modalita'  di  pagamento  individuata  dalla
specifica normativa;
      e) garantiscano  il  rispetto delle norme sull'incompatibilita'
da parte del personale sanitario operante nel presidio stesso.
    3.  La  Regione,  d'intesa  con  le aziende U.S.L., provvede ogni
triennio,  con eventuali revisioni annuali, alla pianificazione delle
prestazioni  nel  settore sanitario e socio-sanitario, ai sensi della
normativa vigente.
    4.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo  della  legge  n.  419/1998,  in materia di aggiornamento e
revisione  del  sistema  di classificazione delle prestazioni e delle
relative   tariffe,   la  Regione  integra,  ove  necessario,  quanto
disciplinato dalla normativa nazionale.