Art. 11. Definizione e caratteristiche dell'accreditamento e dei soggetti accreditabili 1. Ai sensi della normativa statale in materia, l'accreditamento e' il processo con cui si provvede alle verifiche ed agli accertamenti per il riconoscimento a presidi pubblici e privati regolarmente autorizzati, della qualifica di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale. 2. Sono accreditati i presidi e i soggetti che: a) risultino in possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, nonche' degli eventuali ulteriori requisiti per l'accreditamento, definiti dalla normativa nazionale; b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza definito per la materia sanitaria e socio-sanitaria dagli strumenti di programmazione regionale; c) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni erogate e accettino di sottoporre a verifica la qualita' dell'attivita' svolta e i risultati raggiunti; d) accettino la modalita' di pagamento individuata dalla specifica normativa; e) garantiscano il rispetto delle norme sull'incompatibilita' da parte del personale sanitario operante nel presidio stesso. 3. La Regione, d'intesa con le aziende U.S.L., provvede ogni triennio, con eventuali revisioni annuali, alla pianificazione delle prestazioni nel settore sanitario e socio-sanitario, ai sensi della normativa vigente. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge n. 419/1998, in materia di aggiornamento e revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e delle relative tariffe, la Regione integra, ove necessario, quanto disciplinato dalla normativa nazionale.