Art. 12. Processo di accreditamento istituzionale 1. I presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'art. 2 e le strutture sociali per l'eventuale componente sanitaria, in possesso di autorizzazione al funzionamento, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione. 2. La Regione, a seguito della risultanza positiva alla verifica effettuata dalla commissione tecnica di cui all'art. 13, concede l'accreditamento. In caso di provvedimento negativo di accreditamento, su richiesta dell'interessato, la domanda e' oggetto di riesame nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento. 3. La commissione tecnica accerta la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, disciplinati dalla normativa nazionale. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione e puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata alla Regione entro novanta giorni prima della scadenza del triennio. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata una scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto dalla Regione. 4. La commissione tecnica accerta la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, la commissione e' tenuta a provvedere alla verifica nel termine di dieci giorni. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di requisiti essenziali richiesti per l'accreditamento, che comportino gravi compromissioni dell'assistenza, la Regione sospende o, previa diffida, revoca l'accreditamento. 5. Il piano sanitario regionale definisce gli strumenti per la valutazione del processo di qualita' e del miglioramento dello stesso, tenendo conto anche degli indicatori di efficienza e di qualita' dei servizi e delle prestazioni previsti dalla normativa vigente.