Art. 12.
              Processo di accreditamento istituzionale
    1.  I  presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'art. 2 e le
strutture  sociali  per l'eventuale componente sanitaria, in possesso
di  autorizzazione  al  funzionamento,  possono presentare domanda di
accreditamento istituzionale alla Regione.
    2.  La Regione, a seguito della risultanza positiva alla verifica
effettuata  dalla  commissione  tecnica  di  cui all'art. 13, concede
l'accreditamento.    In    caso    di   provvedimento   negativo   di
accreditamento,  su richiesta dell'interessato, la domanda e' oggetto
di   riesame   nei   trenta   giorni   successivi   all'adozione  del
provvedimento.
    3.  La  commissione  tecnica accerta la sussistenza dei requisiti
per l'accreditamento, disciplinati dalla normativa nazionale.
    L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione
e  puo'  essere  rinnovato,  su richiesta dell'interessato presentata
alla  Regione entro novanta giorni prima della scadenza del triennio.
Alla   domanda   di  rinnovo  deve  essere  allegata  una  scheda  di
autovalutazione secondo il modello predisposto dalla Regione.
    4.  La  commissione  tecnica  accerta la permanenza dei requisiti
previsti   dalla  normativa  vigente.  In  caso  di  segnalazione  di
violazioni o inadempienze, la commissione e' tenuta a provvedere alla
verifica  nel  termine  di  dieci  giorni.  Nel  caso  in  cui  venga
riscontrata   la  mancanza  di  requisiti  essenziali  richiesti  per
l'accreditamento,     che     comportino     gravi     compromissioni
dell'assistenza,  la  Regione  sospende  o,  previa  diffida,  revoca
l'accreditamento.
    5.  Il  piano  sanitario regionale definisce gli strumenti per la
valutazione  del  processo  di  qualita'  e  del  miglioramento dello
stesso,  tenendo  conto  anche  degli  indicatori  di efficienza e di
qualita'  dei  servizi  e  delle prestazioni previsti dalla normativa
vigente.