Art. 13.
 Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento
    1.  E'  istituita  la  commissione  tecnica  per  la verifica dei
requisiti  di accreditamento, che provvede ad accertare il possesso e
la  permanenza  dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che
richiedono l'accreditamento istituzionale.
    2. La commissione tecnica e' composta da:
      a) tre  esperti  di  comprovata  esperienza  nei  settori della
organizzazione,  gestione,  valutazione  dei  servizi,  della ricerca
sanitaria e valutazione della qualita';
      b) da  quattro  a  otto  esperti che, di volta in volta, per la
valutazione degli aspetti specifici correlati alla diverse funzioni e
tipologie  dei  presidi  da accreditare secondo la classificazione di
cui  all'art.  2,  comma 1, integrano gli esperti di cui alla lettera
a).
    3.  La  struttura regionale, istituita ai sensi dell'art. 34-bis,
comma 2, della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle
U.S.L.  e  delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale
in  attuazione  dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e
n.  517 del 7 dicembre 1993) come introdotto dalla legge regionale 20
gennaio   1997,  n.  2,  fornisce  il  supporto  amministrativo  alla
commissione tecnica di cui al presente articolo.
    4.  Gli  esperti  di  cui  al comma 2, lettera a), sono designati
dalla  giunta  regionale,  e  scelti  tra  esperti aventi titolo allo
svolgimento  dell'incarico.  A  tal  fine, attraverso idonee forme di
pubblicita',  la  giunta  regionale invita ogni triennio a presentare
apposite  candidature.  Ogni  candidato deve possedere una competenza
riconosciuta  in  una  o piu' materie tra quelle indicate al comma 2,
lettera  a).  La  giunta regionale rende pubbliche le motivazioni che
hanno portato alla scelta. I rapporti contrattuali con gli esperti di
cui  al  presente  comma  sono  disciplinati ai sensi della normativa
vigente  in  materia  di  affidamento di incarichi professionali, con
esclusivita'  di  rapporto,  sulla  base  delle  tariffe in vigore in
ambito nazionale e dell'Unione europea.
    5.  La  giunta  regionale,  per  gli  esperti  di cui al comma 2,
lettera   b),  si  avvale  degli  organismi  accreditati  secondo  le
indicazioni della normativa a livello nazionale.
    6.  Agli esperti di cui al comma 2, lettera b), si applica quanto
disposto dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina
dei  compensi  ai  componenti  di  collegi,  commissioni  e  comitati
operanti  presso  la  Regione) ed e' corrisposto il compenso previsto
nella  tabella  C allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti.
    7.  La  nomina dei componenti della commissione tecnica di cui al
presente   articolo   e'   effettuata  dal  Presidente  della  giunta
regionale.  I  componenti della commissione tecnica restano in carica
tre  anni, fatta salva la possibilita' di sostituzione per specifiche
e comprovate motivazioni.
    8.   In  materia  di  organizzazione  e  di  funzionamento  della
commissione  tecnica,  trovano  diretta applicazione nell'ordinamento
regionale  le  disposizioni normative emanate ai sensi della legge n.
419/1998.