Art. 13. Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento 1. E' istituita la commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento, che provvede ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l'accreditamento istituzionale. 2. La commissione tecnica e' composta da: a) tre esperti di comprovata esperienza nei settori della organizzazione, gestione, valutazione dei servizi, della ricerca sanitaria e valutazione della qualita'; b) da quattro a otto esperti che, di volta in volta, per la valutazione degli aspetti specifici correlati alla diverse funzioni e tipologie dei presidi da accreditare secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 1, integrano gli esperti di cui alla lettera a). 3. La struttura regionale, istituita ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 (disciplina delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) come introdotto dalla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 2, fornisce il supporto amministrativo alla commissione tecnica di cui al presente articolo. 4. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), sono designati dalla giunta regionale, e scelti tra esperti aventi titolo allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, attraverso idonee forme di pubblicita', la giunta regionale invita ogni triennio a presentare apposite candidature. Ogni candidato deve possedere una competenza riconosciuta in una o piu' materie tra quelle indicate al comma 2, lettera a). La giunta regionale rende pubbliche le motivazioni che hanno portato alla scelta. I rapporti contrattuali con gli esperti di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi professionali, con esclusivita' di rapporto, sulla base delle tariffe in vigore in ambito nazionale e dell'Unione europea. 5. La giunta regionale, per gli esperti di cui al comma 2, lettera b), si avvale degli organismi accreditati secondo le indicazioni della normativa a livello nazionale. 6. Agli esperti di cui al comma 2, lettera b), si applica quanto disposto dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed e' corrisposto il compenso previsto nella tabella C allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti. 7. La nomina dei componenti della commissione tecnica di cui al presente articolo e' effettuata dal Presidente della giunta regionale. I componenti della commissione tecnica restano in carica tre anni, fatta salva la possibilita' di sostituzione per specifiche e comprovate motivazioni. 8. In materia di organizzazione e di funzionamento della commissione tecnica, trovano diretta applicazione nell'ordinamento regionale le disposizioni normative emanate ai sensi della legge n. 419/1998.