Art. 15. Accreditamento 1. All'accreditamento dei presidi sociali elencati all'art. 2, comma 5, provvede il comune in cui il presidio stesso e' ubicato. 2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il comune accerta che i presidi: a) siano stati regolarmente autorizzati al funzionamento e siano in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal comune o dalla zona di cui alla legge regionale n. 30/1998; b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza sociale definito dal comune e dalla zona di cui alla legge regionale n. 30/1998, secondo le indicazioni regionali; c) osservino i contratti collettivi di lavoro nazionali e le loro eventuali integrazioni a livello decentrato; d) utilizzino personale qualificato in relazione alla tipologia e alla sede di svolgimento dell'attivita'; e) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni erogate.