Art. 15.
                           Accreditamento
    1.  All'accreditamento  dei  presidi sociali elencati all'art. 2,
comma 5, provvede il comune in cui il presidio stesso e' ubicato.
    2.  Ai  fini  del rilascio dell'accreditamento, il comune accerta
che i presidi:
      a) siano  stati  regolarmente  autorizzati  al  funzionamento e
siano  in  possesso degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti
dal comune o dalla zona di cui alla legge regionale n. 30/1998;
      b) rispondano   funzionalmente   al  fabbisogno  di  assistenza
sociale  definito dal comune e dalla zona di cui alla legge regionale
n. 30/1998, secondo le indicazioni regionali;
      c) osservino  i  contratti  collettivi di lavoro nazionali e le
loro eventuali integrazioni a livello decentrato;
      d) utilizzino personale qualificato in relazione alla tipologia
e alla sede di svolgimento dell'attivita';
      e) adottino  sistemi  di  miglioramento continuo della qualita'
delle prestazioni erogate.