Art. 16.
          Elenco regionale dei presidi sociali accreditati
    1.  La  Regione  pubblica  annualmente  nel  Bollettino ufficiale
l'elenco  dei  presidi  sociali  accreditati.  A  tal  fine  i comuni
trasmettono,  entro  il  31  ottobre di ogni anno, i dati relativi ai
presidi accreditati.