Art. 17. Stipula degli accordi e contratti 1. Il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le aziende del Servizio sanitario regionale. La remunerazione delle prestazioni erogate avviene solo a seguito di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e di contratti con le strutture private. 2. Per i presidi di cui all'art. 12, gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 individuano, nell'ambito del volume di attivita' e della dotazione finanziaria definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3, il volume massimo delle prestazioni erogabili dal singolo presidio e il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate. 3. Gli accordi e i contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati nel rispetto di valutazioni comparative della qualita' e dei costi nonche' nel rispetto di una equa distribuzione tra i soggetti erogatori. Per la componente sanitaria dei presidi di cui all'art. 2, comma 5, il direttore generale si avvale, altresi', delle indicazioni dei piani di zona socio-sanitari di cui agli articoli 11, comma 1 e 26, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 30/1998. 4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano le norme di diritto privato, in conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale. 5. Il collegio sindacale dell'azienda U.S.L. vigila in particolare sull'osservanza della normativa in materia di accordi e contratti di cui al presente articolo.