Art. 17.
                  Stipula degli accordi e contratti
    1.  Il  titolo  di  accreditamento non costituisce vincolo per le
aziende  del  Servizio  sanitario  regionale.  La remunerazione delle
prestazioni  erogate  avviene  solo  a  seguito  di  accordi  con  le
strutture  pubbliche  ed  equiparate  e di contratti con le strutture
private.
    2.  Per  i presidi di cui all'art. 12, gli accordi ed i contratti
di  cui al comma 1 individuano, nell'ambito del volume di attivita' e
della dotazione finanziaria definiti dalla Regione ai sensi dell'art.
11,  comma  3,  il  volume  massimo  delle  prestazioni erogabili dal
singolo  presidio  e  il  corrispettivo  preventivato  a fronte delle
attivita' concordate.
    3.  Gli  accordi e i contratti di cui al presente articolo devono
essere  stipulati  nel  rispetto  di  valutazioni  comparative  della
qualita'  e  dei costi nonche' nel rispetto di una equa distribuzione
tra  i soggetti erogatori. Per la componente sanitaria dei presidi di
cui  all'art.  2, comma 5, il direttore generale si avvale, altresi',
delle  indicazioni  dei  piani  di  zona  socio-sanitari  di cui agli
articoli 11, comma 1 e 26, comma 6, lettera c), della legge regionale
n. 30/1998.
    4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano le norme
di  diritto privato, in conformita' a quanto previsto dalla normativa
nazionale.
    5.   Il   collegio   sindacale   dell'azienda  U.S.L.  vigila  in
particolare  sull'osservanza  della normativa in materia di accordi e
contratti di cui al presente articolo.