Art. 18. Disposizioni per i presidi non contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 1. Per i presidi di medicina veterinaria e per gli stabilimenti termali e idroterapici, non contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20. 2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al comma 1 e' concessa dal comune secondo le procedure indicate all'art. 3.