Art. 18.
Disposizioni per i presidi non contemplati dal decreto del Presidente
                  della Repubblica 14 gennaio 1997
    1.  Per  i presidi di medicina veterinaria e per gli stabilimenti
   termali e idroterapici, non contemplati dal decreto del Presidente
   della  Repubblica 14 gennaio 1997, si applicano le disposizioni di
   cui agli articoli 19 e 20.
    2.    L'autorizzazione    all'apertura,   all'ampliamento,   alla
   trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al comma 1 e'
   concessa dal comune secondo le procedure indicate all'art. 3.