Art. 19. Presidi di medicina veterinaria 1. Si definiscono studi professionali veterinari i locali nei quali si esercita la professione. Gli studi professionali veterinari non sono soggetti ad autorizzazione. 2. Si definiscono ambulatori di medicina veterinaria i presidi con organizzazione propria ed autonoma che esercitano attivita' di medicina veterinaria. 3. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, gli ambulatori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per i presidi di assistenza specialistica ambulatoriale. 4. I presidi di cui ai commi 1 e 2 devono essere, di norma, al piano terra degli edifici. 5. Si definiscono laboratori veterinari le strutture che svolgono attivita' di accertamento diagnostico mediante analisi chimico-cliniche e microbiologiche o che utilizzano attrezzature radiologiche. 6. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, i laboratori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per i servizi di medicina di laboratori e, per le attrezzature radiologiche, dei requisiti tecnologici previsti per le attivita' di diagnostica per immagini. 7. E' consentito il prelievo di campioni biologici esternamente alla sede del laboratorio veterinario, purche' all'interno dell'ambito dell'azienda U.S.L. dove il laboratorio stesso e' ubicato. 8. E' consentito il trasporto di campioni biologici dal punto di prelievo al laboratorio, purche' siano osservate le norme igienico-profilattiche e siano adottate le adeguate precauzioni per la conservazione del materiale prelevato. 9. Qualora un laboratorio generale di analisi chimico-cliniche e microbiologiche intenda effettuare anche accertamenti analitici veterinari, deve essere preliminarmente e specificatamente autorizzato. 10. La sezione specialistica veterinaria deve disporre di proprie distinte strutture ed apparecchiature ed e' diretta da un laureato in veterinaria, in medicina o in scienze biologiche, iscritto al relativo ordine professionale, con un servizio effettivo di ruolo od incarico per almeno quattro anni in istituti pubblici veterinari. I referti e la relativa responsabilita' spettano al laureato suddetto.