Art. 19.
                   Presidi di medicina veterinaria
    1.  Si  definiscono  studi  professionali veterinari i locali nei
   quali   si   esercita  la  professione.  Gli  studi  professionali
   veterinari non sono soggetti ad autorizzazione.
    2.  Si  definiscono  ambulatori di medicina veterinaria i presidi
   con organizzazione propria ed autonoma che esercitano attivita' di
   medicina veterinaria.
    3. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, gli ambulatori
   veterinari  devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti
   minimi  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14
   gennaio   1997,   per   i   presidi  di  assistenza  specialistica
   ambulatoriale.
    4.  I  presidi  di cui ai commi 1 e 2 devono essere, di norma, al
   piano terra degli edifici.
    5. Si definiscono laboratori veterinari le strutture che svolgono
   attivita'    di    accertamento   diagnostico   mediante   analisi
   chimico-cliniche  e  microbiologiche o che utilizzano attrezzature
   radiologiche.
    6.  Per  ottenere l'autorizzazione al funzionamento, i laboratori
   veterinari  devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti
   minimi  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14
   gennaio  1997,  per  i servizi di medicina di laboratori e, per le
   attrezzature  radiologiche, dei requisiti tecnologici previsti per
   le attivita' di diagnostica per immagini.
    7.  E'  consentito il prelievo di campioni biologici esternamente
   alla   sede   del  laboratorio  veterinario,  purche'  all'interno
   dell'ambito  dell'azienda  U.S.L.  dove  il  laboratorio stesso e'
   ubicato.
    8.  E' consentito il trasporto di campioni biologici dal punto di
   prelievo   al   laboratorio,  purche'  siano  osservate  le  norme
   igienico-profilattiche  e  siano  adottate le adeguate precauzioni
   per la conservazione del materiale prelevato.
    9.  Qualora un laboratorio generale di analisi chimico-cliniche e
   microbiologiche  intenda  effettuare  anche accertamenti analitici
   veterinari,   deve   essere   preliminarmente  e  specificatamente
   autorizzato.
    10. La sezione specialistica veterinaria deve disporre di proprie
   distinte strutture ed apparecchiature ed e' diretta da un laureato
   in  veterinaria,  in medicina o in scienze biologiche, iscritto al
   relativo  ordine professionale, con un servizio effettivo di ruolo
   od   incarico   per  almeno  quattro  anni  in  istituti  pubblici
   veterinari.  I  referti  e la relativa responsabilita' spettano al
   laureato suddetto.