Art. 2. Classificazione dei presidi 1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate come segue: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno; d) studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati; e) strutture esclusivamente dedicate all'attivita' diagnostica, svolta anche per soggetti terzi. 2. Sono ricompresi nella lettera a) di cui al comma 1, i seguenti presidi: a) stabilimenti e presidi ospedalieri; b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; c) case di cura. 3. Sono ricompresi nella lettera b) di cui al comma 1, i seguenti presidi: a) strutture ambulatoriali di assistenza specialistica; b) strutture di medicina di laboratorio, articolate in: 1) laboratori generali di base; 2) laboratori specializzati; 3) laboratori generali di base con settori specializzati; c) strutture di diagnostica per immagini; d) consultori familiari; e) centri ambulatoriali di riabilitazione; f) centri di tutela della salute mentale; g) centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti; h) altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi nelle precedenti lettere, ma assimilabili ai presidi ivi disciplinati. 4. Sono ricompresi nella lettera c) di cui al comma 1, i seguenti presidi: a) presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico; b) strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative; c) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali; d) strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti; e) residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate; f) residenze sanitarie assistenziali, di seguito definite R.S.A. 5. Le strutture sociali tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento, secondo le modalita' disciplinate dalla presente legge, sono quelle definite dall'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 30/1998, come modificato dall'art. 22 della presente legge. 6. Le tipologie di strutture ricomprese nelle lettere d) ed e) del comma 1 ed i relativi requisiti minimi sono individuati dal Ministro della sanita' ai sensi della normativa statale vigente.