Art. 2.
                     Classificazione dei presidi
    1.  Le  strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate
come segue:
      a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
      b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in
regime   ambulatoriale,   ivi   comprese   quelle  riabilitative,  di
diagnostica strumentale e di laboratorio;
      c) strutture  che erogano prestazioni in regime residenziale, a
ciclo continuativo e/o diurno;
      d) studi  medici  e  odontoiatrici,  ove attrezzati per erogare
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche
e  terapeutiche  di  particolare  complessita'  o  che  comportino un
rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati;
      e) strutture esclusivamente dedicate all'attivita' diagnostica,
svolta anche per soggetti terzi.
    2. Sono ricompresi nella lettera a) di cui al comma 1, i seguenti
presidi:
      a) stabilimenti e presidi ospedalieri;
      b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
      c) case di cura.
    3. Sono ricompresi nella lettera b) di cui al comma 1, i seguenti
presidi:
      a) strutture ambulatoriali di assistenza specialistica;
      b) strutture di medicina di laboratorio, articolate in:
        1) laboratori generali di base;
        2) laboratori specializzati;
        3) laboratori generali di base con settori specializzati;
      c) strutture di diagnostica per immagini;
      d) consultori familiari;
      e) centri ambulatoriali di riabilitazione;
      f) centri di tutela della salute mentale;
      g) centri     ambulatoriali     per    il    trattamento    dei
tossicodipendenti;
      h) altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi
nelle   precedenti   lettere,   ma   assimilabili   ai   presidi  ivi
disciplinati.
    4. Sono ricompresi nella lettera c) di cui al comma 1, i seguenti
presidi:
      a) presidi  di  tutela  della  salute  mentale:  centro  diurno
psichiatrico e day hospital psichiatrico;
      b) strutture             residenziali             psichiatriche
terapeutico-riabilitative;
      c) presidi  di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori
di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali;
      d) strutture  di  riabilitazione ed educativo-assistenziali per
tossicodipendenti;
      e) residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate;
      f) residenze   sanitarie  assistenziali,  di  seguito  definite
R.S.A.
    5.  Le  strutture  sociali  tenute a chiedere l'autorizzazione al
funzionamento,  secondo  le  modalita'  disciplinate  dalla  presente
legge,  sono  quelle  definite  dall'art.  26,  comma  2, della legge
regionale  n.  30/1998,  come  modificato dall'art. 22 della presente
legge.
    6.  Le  tipologie  di strutture ricomprese nelle lettere d) ed e)
del  comma  1  ed  i  relativi  requisiti minimi sono individuati dal
Ministro della sanita' ai sensi della normativa statale vigente.