Art. 20. Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini 1. Si definiscono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico: a) acque minerali; b) fanghi, sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili; c) stufe naturali ed artificiali. 2. Si definiscono stabilimenti idroterapici quelli nei quali, a scopo terapeutico, si fa uso di acqua comune. 3. Si definiscono stabilimenti di cure fisiche e affini quelli in cui vengono praticate la foto-terapia, la termoterapia, la elettroterapia, la aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili. 4. Per l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al presente articolo, si osservano le procedure di cui all'art. 3 e, in quanto applicabili, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, concernente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini) e gli articoli 51 e seguenti del paragrafo XI del decreto ministeriale 20 gennaio 1927. 5. Salvo quanto previsto al comma 4, il direttore tecnico deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione relativa al tipo di attivita' svolta ed iscritto all'ordine professionale. 6. Gli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avere una dotazione di locali tale da offrire, in rapporto alla tipologia terapeutica, all'attrezzature tecnica impiegata ed al numero di prestazioni praticabili, adeguate garanzie igienico-sanitarie, di agibilita', di decoro e di funzionalita'. 7. Ai laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico ed ai presidi sanitari per la riabilitazione annessi agli stabilimenti termali si applicano le disposizioni della presente legge.