Art. 20.
    Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini
    1.   Si   definiscono  stabilimenti  termali  quelli  in  cui  si
   utilizzano a scopo terapeutico:
      a) acque minerali;
      b) fanghi, sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e
   simili;
      c) stufe naturali ed artificiali.
    2.  Si  definiscono stabilimenti idroterapici quelli nei quali, a
   scopo terapeutico, si fa uso di acqua comune.
    3. Si definiscono stabilimenti di cure fisiche e affini quelli in
   cui   vengono  praticate  la  foto-terapia,  la  termoterapia,  la
   elettroterapia,  la  aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di
   regimi speciali dietetici e simili.
    4.   Per  l'autorizzazione  all'apertura,  all'ampliamento,  alla
   trasformazione  e  al trasferimento dei presidi di cui al presente
   articolo, si osservano le procedure di cui all'art. 3 e, in quanto
   applicabili, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29 del regio
   decreto  28  settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione
   del  capo  IV  della  legge  16  luglio  1916, n. 947, concernente
   disposizioni  sulle  acque  minerali  e  gli stabilimenti termali,
   idroterapici,  di  cure  fisiche  e  affini)  e  gli articoli 51 e
   seguenti  del  paragrafo  XI  del  decreto ministeriale 20 gennaio
   1927.
    5.  Salvo  quanto  previsto al comma 4, il direttore tecnico deve
   essere  in  possesso  della laurea in medicina e chirurgia e della
   specializzazione  relativa al tipo di attivita' svolta ed iscritto
   all'ordine professionale.
    6.  Gli  stabilimenti  di  cui ai commi 1, 2 e 3 devono avere una
   dotazione  di  locali  tale da offrire, in rapporto alla tipologia
   terapeutica,  all'attrezzature  tecnica  impiegata ed al numero di
   prestazioni  praticabili, adeguate garanzie igienico-sanitarie, di
   agibilita', di decoro e di funzionalita'.
    7.  Ai  laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico
   ed   ai  presidi  sanitari  per  la  riabilitazione  annessi  agli
   stabilimenti  termali  si applicano le disposizioni della presente
   legge.