Art. 21.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
   provvede:
      a) quanto   all'art.   13,   comma   2,  lettera  a),  con  gli
   stanziamenti  in  termini  di  competenza  e  di cassa iscritti al
   capitolo  5296  "Ripartizione  della  quota  del  Fondo  sanitario
   nazionale   per   le  spese  correnti  e  dei  contributi  per  le
   prestazioni  del Servizio sanitario nazionale di cui agli articoli
   11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (legge 23
   dicembre 1978, n. 833)" del bilancio di previsione regionale;
      b) quanto   all'art.   13,   comma   2,  lettera  b),  con  gli
   stanziamenti  in  termini  di  competenza  e  di cassa iscritti al
   capitolo  0495  "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi
   spese  a  componenti  di  commissioni,  comitati e altri organismi
   previsti  da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione
   regionale.