Art. 21. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) quanto all'art. 13, comma 2, lettera a), con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5296 "Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti e dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (legge 23 dicembre 1978, n. 833)" del bilancio di previsione regionale; b) quanto all'art. 13, comma 2, lettera b), con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti di commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione regionale.