Art. 22.
              Modifiche alla legge regionale n. 30/1998
    1.  Il  comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/1998, e'
   sostituito dal seguente:
    "2. I servizi residenziali sono articolati in:
      a) comunita' alloggio e appartamenti protetti;
      b) presidi sociali di ospitalita' collettiva;
      c) residenze sociali;
      e) residenze protette".