Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 30/1998 1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/1998, e' sostituito dal seguente: "2. I servizi residenziali sono articolati in: a) comunita' alloggio e appartamenti protetti; b) presidi sociali di ospitalita' collettiva; c) residenze sociali; e) residenze protette".