Art. 23.
                          Norma transitoria
    1.  Il  vigente  sistema  di  accreditamento provvisorio resta in
   vigore  fino alla pubblicazione degli elenchi di cui agli articoli
   14 e 16.
    2. Gli elenchi di cui agli articoli 14 e 16 sono pubblicati entro
   dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti
   nazionali  emanati in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera hh)
   della legge n. 419/1998.
    3.  Nelle  more della pubblicazione degli elenchi di cui al comma
   2,  su  richiesta  del direttore generale dell'azienda U.S.L., per
   motivate esigenze assistenziali e previo accertamento del possesso
   dei   requisiti   di  autorizzazione,  la  giunta  regionale  puo'
   procedere ad accreditamenti provvisori.