Art. 23. Norma transitoria 1. Il vigente sistema di accreditamento provvisorio resta in vigore fino alla pubblicazione degli elenchi di cui agli articoli 14 e 16. 2. Gli elenchi di cui agli articoli 14 e 16 sono pubblicati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti nazionali emanati in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera hh) della legge n. 419/1998. 3. Nelle more della pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2, su richiesta del direttore generale dell'azienda U.S.L., per motivate esigenze assistenziali e previo accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione, la giunta regionale puo' procedere ad accreditamenti provvisori.